Bonus 600 euro -INPS

L’INPS ha definito le modalità per richiedere il bonus 600 euro, con il comunicato n. 1381 del 26 marzo 2020, per le partite IVA.

Il bonus di 600 euro (una tantum) è stato introdotto in favore dei titolari di partita iva, per i co.co.co., lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali. Hanno diritto anche i soci di società di persone o di capitali obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, prevista dal decreto “cura Italia” (articolo 28 del Dl 18/2020) per il mese di marzo. Esclusi, invece, gli agenti di commercio. I professionisti ordinistici potranno accedere al reddito di ultima istanza (anch’esso di 600 euro) presentando domanda alla Cassa di appartenenza.

Il Decreto Cura Italia, è stato varato dal Governo e pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, per salvaguardare l’economia Italiana dall’emergenza sanitaria ed economica del COVID-19 ed ha previsto un bonus 600 euro come misura di sostegno al reddito. Questo è quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Decreto.

Le domande potranno essere presentate dal 1 aprile. l’INPS ha descritto le procedure per effettuare la domanda di richiesta del bonus 600 euro.

La domanda potrà essere effettuata sul portale INPS accedendo con le seguenti modalità:

  • Modalità ordinaria, qualora il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi;
  • Modalità semplificata, qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (prime 8 cifre del PIN).

Il bonus 600 euro può essere richiesto da:

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020);
  • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla data del 23 febbraio 2020)
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ossia artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I lavoratori non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
  • Lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • Lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso dell’anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.